Si comunica a tutti i beneficiari dei bandi (non enti pubblici) che in base al comma 1142 della legge di bilancio 2018 relativo alla disciplina in materia di informativa antimafia, per tutte le domande di pagamento presentate dopo il 19/11/2017 il GAL è tenuto a richiedere l’informativa antimafia per un valore di contributo concesso superiore a 25.000 euro.
Il GAL acquisisce l’informativa antimafia relativa ad ogni beneficiario tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).Â
A tal fine, i beneficiari a loro volta sono tenuti ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola, nella sezione “Soggetti collegati”, con i dati relativi ai soggetti sottoposti a verifica inserendo i seguenti moduli:
Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.Â
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
Ai beneficiari è quindi richiesto di prendere contatto con il gestore del fascicolo aziendale (CAA o Regione Piemonte) per richiederne l’aggiornamento in tal senso. E’ il gestore a far sottoscrivere la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà del soggetto dichiarante/beneficiario e ad inserirle nella sezione Documenti dell’anagrafe.Â
Inoltre il gestore del fascicolo aziendale inserisce nella sezione “Soggetti collegati” dell’anagrafe aziendale i dati relativi ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (beneficiari e conviventi e/o titolare dell’impresa, soci, ecc.).
Qualora il gestore del fascicolo aziendale non abbia inserito le dichiarazioni all’interno dell’apposita sezione dell’anagrafe, il GAL provvederà a prendere contatto con il gestore del fascicolo interessato o con il beneficiario; non potendo procedere con la richiesta di informativa l’iter del procedimento di domanda resterà bloccato.
Per ulteriori informazioni, lo staff è a disposizione.Â
Per saperne di più…
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 del D. Lgs. 159/2011):
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. Se si tratta di associazioni, imprese, società , consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Oltre a quanto previsto precedentemente, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita, ove presenti, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La documentazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai precedenti punto 1 e punto 2.
Si sottolinea che il modulo relativo ai famigliari conviventi deve essere compilato da ogni singolo soggetto indicato nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione in CCIAA.Â
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L’INFORMAZIONE ANTIMAFIA (artt. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.)
Procedimento di rilascio dell’informazione antimafia
Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
L’immediato rilascio dell’informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l’impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Modalità di presentazione delle istanze mediante la Banda Dati Nazionale Antimafia
La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale. I soggetti di cui all’art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d’informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l’inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011 dovranno acquisire:
– la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa;
– la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
– la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’ art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni. Per “Consiglio di Amministrazione” si intende il Presidente del C.d.A, l’amministratore delegato e i consiglieri. Per “Componenti del collegio sindacale” si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
Validità delle informazioni antimafia
Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario.
Variazioni degli organi societari
I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere alla Prefettura, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.Â
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Per ulteriori informazioni visita il sito della Prefettura di Torino.